(Pubblicata  nel  Supplemento  n. 6  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 20 giugno 2017). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge disciplina l'incentivazione dei musei pubblici
e privati nonche' delle  collezioni  pubbliche  e  private  dell'Alto
Adige. 
  2. Ai sensi  della  presente  legge,  per  musei  e  collezioni  si
intendono istituzioni permanenti  di  pubblica  utilita',  aperte  al
pubblico, al servizio della societa'  e  del  suo  sviluppo  in  Alto
Adige.   Tali   istituzioni   acquisiscono,   conservano   in    modo
professionale,  studiano,  espongono  e  trasmettono  con   metodiche
attuali, a  fini  di  studio,  educazione  e  diletto,  testimonianze
materiali e immateriali dell'umanita' e del suo  ambiente,  rilevanti
per la storia  locale  e  lo  sviluppo  sociale  della  Provincia  di
Bolzano. Musei e collezioni non perseguono scopi di lucro  e  operano
in conformita' al Codice etico del Consiglio internazionale dei musei
(ICOM).