(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 20 giugno 2017). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'incentivazione dei musei pubblici e privati nonche' delle collezioni pubbliche e private dell'Alto Adige. 2. Ai sensi della presente legge, per musei e collezioni si intendono istituzioni permanenti di pubblica utilita', aperte al pubblico, al servizio della societa' e del suo sviluppo in Alto Adige. Tali istituzioni acquisiscono, conservano in modo professionale, studiano, espongono e trasmettono con metodiche attuali, a fini di studio, educazione e diletto, testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente, rilevanti per la storia locale e lo sviluppo sociale della Provincia di Bolzano. Musei e collezioni non perseguono scopi di lucro e operano in conformita' al Codice etico del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).